"campagna informativa, educativa e promozionale sugli aspetti chimici, organolettici e qualitativi dell’olio extravergine d’oliva"
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Classificazione dell'Olio d'oliva

L’olio di oliva è diventato una delle merci più regolamentate nell’UE e Bruxelles ha subito applicato alcune rigide direttive per il suo marketing e per l’etichettatura. Di seguito, riportiamo un estratto dal regolamento dell'Unione Europea sull’olio di oliva.

Regolamento del Consiglio Europeo n. 1513/2001

L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA è ottenuto dal frutto dell’albero di olivo unicamente attraverso processi meccanici o altri processi fisici. Gli oli di oliva extra-vergine sono esclusivamente classificati e descritti come segue:

  1. Olio extra vergine di oliva, con la massima acidità libera, in termini di acidi oleici, di 0,8 g.
  2. Olio vergine di oliva, che presenta la massima acidità libera, in termini di acido oleico, di 2 g.
  3. Olio di oliva lampante, l’olio vergine con la massima acidità libera, in termini di acido oleico, di più di 2 g.
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DOP (Denominazione di Origine Protetta) si riferisce a quei prodotti agricoli e alimentari che vengono realizzati e preparati in una data area geografica, garantendo la specialità tradizionale del prodotto.

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Nel caso del IGP (Indicazione Geografica Protetta) il requisito geografico deve apparire in almeno una delle fasi di produzione, procedimento o preparazione. Come risultato, il prodotto può beneficiare di una buona reputazione.

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STG (Specialità Tradizionale Garantita) non si riferisce all’origine, ma evidenzia il carattere tradizionale, sia nella composizione, che nei mezzi di produzione.


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