"campagna informativa, educativa e promozionale sugli aspetti chimici, organolettici e qualitativi dell’olio extravergine d’oliva"
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Olio: che cosa prevede il decreto sull'etichettatura

Il decreto (9 ottobre 2007) del ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari Paolo De Castro sulle ”Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine d'oliva” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.243 del 18 ottobre 2007 ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2008. Il decreto attuativo è stato annunciato dal ministro De Castro il 5 febbraio 2008.
Il provvedimento Mipaaf obbliga in particolare:

  • ad indicare in etichetta il Paese nel quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio, al fine di assicurare la rintacciabilità dell'olio d'oliva vergine ed extravergine. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di origine protetta o di una indicazione geografica protetta;
  • se le olive sono state prodotte in più Paesi, questi andranno tutti indicati in ordine di quantità decrescente;
  • qualora le olive siano coltivate in un Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, in etichetta va riportato questa dicitura: ”olio estratto in (...) da olive coltivate in (...”;
  • nel caso di tagli di oli d'oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, in etichetta va indicato l'elenco di tutti i Paesi dove sono stati estratti gli oli;
  • la tenuta, da parte delle imprese per favorire i controlli in ogni stabilimento e deposito, di un ”registro di carico e scarico” nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui deve essere dichiarata l'origine. Termine ultimo per la dotazione obbligatoria del registro: il 31 maggio 2008.
  • l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari predispone, secondo un piano annuale, i controlli svolti presso le imprese e presso gli esercizi commerciali, i frantoi e i fornitori, anche avvalendosi di Agecontrol.
  • Per ogni singola violazione possibili sanzioni fino a 9.500 euro per i trasgressori.

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